DOC. EX ART. 335 C.P.P.
La comunicazione ex art. 335 c.p.p. attesta se a carico di un soggetto vi sono iscrizioni nel registro delle notizie di reato, in qualità di indagato o di persona offesa, durante la fase delle indagini preliminari.
La comunicazione di tali iscrizioni è sempre subordinata ad un vaglio da parte del magistrato titolare del fascicolo; non è possibile la comunicazione dei reati listati dall'art. 407 c. 2 c.p.p., e la stessa può essere negata in presenza di particolari esigenze d'indagine.
Può richiederlo il privato cittadino oppure il suo difensore.
Per ottenere il rilascio della comunicazione ex art. 335 c.p.p. occorre presentare l'istanza in carta semplice oltre alla fotocopia del documento di identità dell'interessato. Quando il certificato ex art. 335 c.p.p. è richiesto dal difensore, va inoltre allegata la nomina, la quale deve contenere, alternativamente:
- uno specifico riferimento al procedimento, al reato o ad un fatto che si presume avere rilevanza penale per cui è conferita (a tal fine, ad es., può essere allegata una nomina conferita in un verbale d'identificazione o in un atto di denuncia-querela);
- una delega o una procura speciale che espressamente autorizzi il difensore alla proposizione di istanza ex art. 335 c.p.p..
Per il ritiro di persona, si ricorda che è necessario richiedere l'appuntamento almeno 10 giorni dopo la data di prenotazione del documento. Il rilascio della comunicazione è gratuito.
Per gli avvocati, la richiesta ed il ritiro possono essere effettuati tramite PEC.
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