DOC. EX ART. 335 C.P.P.

Attesta se a carico di un soggetto vi sono iscrizioni nel registro delle notizie di reato, durante la fase delle indagini preliminari 

 

Può richiederlo l’indagato o la persona offesa e i rispettivi difensori. In questo caso non è previsto lo strumento di delega al privato

 

Per ottenere il rilascio della Comunicazione ex art. 335 c.p.p. occorre presentare l’istanza in carta semplice oltre alla fotocopia del documento di identità dell’interessato (non necessaria se si accede tramite SPID) e la fotocopia della nomina dell’avvocato difensore (nel caso in cui sia quest'ultimo ad avere richiesto il certificato)

 

 

Per il ritiro di persona, si ricorda che è necessario richiedere l'appuntamento almeno 10 giorni dopo la data di prenotazione del documento. 

Per gli avvocati, la richiesta  e il ritiro possono essere effettuati richiesta tramite PEC.

I campi contraddistinti dal simbolo asterisco sono obbligatori.

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